Statuto
Aggiornato nel corso della riunione del 6° Consiglio Nazionale
svoltosi a Chianciano il 21, 22 e 23 febbraio 2007.
CAPO I
Autonomia della Confederazione Sindacale Autonoma Polizia (CONSAP)
Art. 1
Indipendenza della CONSAP
La CONSAP esercita la propria attività nell’assoluta indipendenza e senza alcun fine di lucro.
Art. 2
Adesioni
La CONSAP può aderire ad eventuali federazioni di sindacati,
promuovere la costituzione di associazioni culturali purché questo rispecchi
le condizioni di autonomia.
La CONSAP persegue l’obiettivo di realizzare migliori condizioni di vita
e di lavoro per il personale associato, anche attraverso la costituzione di
cooperative edilizie, per agevolare l’acquisto della prima abitazione
in assenza di una specifica politica alloggiativa dell’ Amministrazione
della Pubblica Sicurezza.
Art. 3
Libertà di opinione
La CONSAP è apolitica, apartitica ed intercategoriale. Nessun aderente alla CONSAP può essere discriminato a causa delle idee che manifesta nel rispetto delle leggi dello Stato.
Art. 4
Istanze politico-sociali
La CONSAP può ed intende promuovere dialoghi e confronti con le componenti politiche e sociali che agiscono nel rispetto dei principi costituzionali.
Art. 5
Tutela dell’esercizio dell’attività sindacale
Ogni aderente che sia perseguito disciplinarmente, amministrativamente o penalmente a causa della sua azione sindacale conserva tutti i diritti all’interno della CONSAP.
CAPO II
Costituzione e scopi
Art. 6
Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita tra il personale della Polizia di Stato, la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia con sede a Roma.
Art. 7
Equanimità di interessi tra le categorie
Gli interessi sindacali di tutte le categorie del personale della CONSAP sono indivisibili. Essi sono rappresentati unitamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, di qualifica e di funzione.
Art. 8
Finalità del sindacato
Gli scopi della CONSAP sono i seguenti:
1. Tutelare davanti a tutte le istanze pubbliche e private, gli interessi economici,
normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e
materiali degli iscritti;
2. Curare i rapporti e rinsaldare le linee di solidarietà ed amicizia
tra il personale dell’Amministrazione, sulla base di una reale equità
retributiva;
3. Migliorare le capacità professionali e culturali degli iscritti;
4. Rappresentare gli interessi del personale in tutti gli organismi in cui è
prevista o richiesta una rappresentanza di categoria;
5. Promuovere tutte le iniziative ritenute idonee per la piena attuazione della
legge di riforma;
6. La Segreteria Generale deve tutelare le istanze professionali di tutti i
ruoli.
CAPO III
Organizzazione centrale e periferica della CONSAP
Art. 9
Organizzazione periferica
L’organizzazione periferica della CONSAP è così
composta:
1 – SEZIONE LOCALE
E’ composta dal Segretario Locale e da un massimo di due Vice Segretari,
dirigenti sindacali locali, che sono eletti dal Congresso Locale.
2 – SEGRETERIA PROVINCIALE
E’ composta dal Consiglio Provinciale e dalla Segreteria Provinciale,
dirigenti sindacali provinciali, che vengono eletti dal Congresso Provinciale
3 – COLLEGIO DEI SINDACI PROVINCIALI
E’ costituito da 3 componenti titolari, che eleggono tra loro un presidente
e due supplenti.
4 – SEGRETARIO GENERALE REGIONALE
Il Segretario Generale Regionale è designato dalla Segreteria Generale
sentiti i Segretari Generali Provinciali della Regione.
5 – PROBIVIRI REGIONALI
I componenti i Probiviri Regionali sono designati in n. 5 dai Segretari Generali
Provinciali in base alla rappresentatività posseduta alla data della
designazione e d’intesa con il Segretario Generale Regionale.
6 – Le strutture periferiche del Lazio e della provincia di Roma si conformano
esclusivamente alle direttive vincolanti del Segretario Generale Nazionale secondo
le procedure previste per la Segreteria Nazionale.
Art. 10
Funzioni degli Organi periferici
LA SEZIONE LOCALE costituisce la struttura di base del sindacato.
Il Segretario Locale ha il compito di vigilare, nell’ambito di competenza
della sezione, sull’osservanza delle disposizioni statutarie, di svolgere
tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione del Sindacato, di
curare il tesseramento, di convocare assemblee del personale, previa intesa
con la Segreteria Provinciale almeno una volta ogni tre mesi. E’ coadiuvato
da un massimo di due vice segretari nelle sue attività, di cui uno con
funzioni vicarie che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.
Il CONSIGLIO PROVINCIALE coordina e controlla le attività di tutte le
Sezioni Locali comprese nell’ambito provinciale, definendo gli indirizzi
di massima sulla base delle direttive del Congresso Provinciale e delle direttive
nazionali. Cura lo sviluppo ed il potenziamento del Sindacato nella provincia,
esamina ed approva lo schema di relazione sulle attività proposto dalla
Segreteria Provinciale. Approva, entro il 30 aprile d’ogni anno il rendiconto
consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo presentati dalla
Segreteria Provinciale. Si riunisce su convocazione della Segreteria Provinciale
almeno una volta ogni tre mesi.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio
Provinciale e delle direttive della Segreteria Generale. Essa, inoltre tiene
i rapporti con gli organi periferici dell’Amministrazione della Pubblica
Sicurezza, per portare a soluzione i problemi del personale. Realizza, avvalendosi
della collaborazione degli organismi locali, le finalità del presente
Statuto. Gestisce i contributi assegnati al sindacato provinciale, avendo cura
di dotare le strutture locali dei materiali occorrenti per la realizzazione
delle finalità della CONSAP. Informa il Segretario Generale Regionale
e il Segretario Generale Nazionale delle varie situazioni locali. Si riunisce
almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario Generale Provinciale.
IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE è organo di coordinamento dell’attività
sindacale in ambito regionale in sintonia con le direttive nazionali. Predispone
entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto consuntivo dell’anno precedente
per l’approvazione da parte della Segreteria Generale, previo esame del
Collegio Nazionali dei Sindaci.
Art. 11
Organizzazione centrale
L’organizzazione centrale della CONSAP è la seguente:
1. PRESIDENZA NAZIONALE;
2. CONSIGLIO NAZIONALE;
3. ESECUTIVO NAZIONALE;
4. SEGRETERIA NAZIONALE;
5. DIPARTIMENTO NAZIONALE;
6. COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI;
7. COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI;
Art. 12
Funzioni degli organi centrali
Il PRESIDENTE è il garante supremo dell’osservanza
dello Statuto e del suo regolamento, attende all’attività di rappresentanza
del Sindacato; è supremo organo conciliatore del Sindacato, svolgendo
la sua mediazione prima dell’intervento degli organi centrali statutari.
La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica del
Sindacato. Partecipa al Congresso Nazionale. Dirige i lavori del Consiglio Nazionale
senza diritto di voto ed è coadiuvato da un Presidente Nazionale Onorario.
Il CONSIGLIO NAZIONALE è il massimo organo deliberante tra un Congresso
Nazionale e l’altro ed ha i seguenti compiti:
1. Elegge il Presidente Nazionale ed il Presidente Nazionale Onorario.
2. Elegge su proposta del Segretario Generale Nazionale, i componenti la Segreteria
Nazionale.
3. Elegge su proposta del Segretario Generale Nazionale, i componenti dell’Esecutivo
Nazionale e del Dipartimento Nazionale;
4. Definisce gli indirizzi di massima sull’attività sindacale ed
organizzativa della CONSAP sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
5. Il Consiglio Nazionale, in relazione all’attuale consistenza associativa,
è formato da 50 consiglieri eletti dal congresso.
L’ESECUTIVO NAZIONALE è organo direttivo dell’organizzazione
sindacale ed è composto da 15 membri. Ne fa parte di diritto la Segreteria
Nazionale. E’ convocato dal Segretario Generale Nazionale almeno due volte
l’anno. Approva di norma entro il 30 aprile di ogni anno il programma
finanziario di spesa ed il rendiconto consuntivo annuale.
Verifica sulla realizzazione effettiva delle deliberazioni del congresso e del
Consiglio Nazionale. Elabora le piattaforme contrattuali, nomina commissioni
interne per la predisposizione di bozze e documenti in materia di accordo nazionale
quadro, disciplina, aggiornamento professionale, sedi disagiate, mobilità,
equipaggiamento ed armamento ed alloggi del personale. Delibera in materia di
affiliazioni e recessi associativi e federativi.
LA SEGRETERIA NAZIONALE, è l’organo propulsore di direzione operativa
della CONSAP ed assicura il regolare quotidiano andamento del Sindacato a tutti
i livelli. Nomina tutte le commissioni e le delegazioni che ritiene utili per
questioni relative al buon funzionamento del sindacato nel raggiungimento delle
sue finalità. Nomina i Segretari Generali Regionali, approva i relativi
rendiconti annuali, emana direttive alle strutture sulle materie di competenza.
Assume qualunque decisione interessante l’attività del sindacato.
La rappresentanza legale e politica del sindacato è demandata al Segretario
Generale Nazionale.
Art. 13
Lavori del Consiglio Nazionale
Il Presidente del Consiglio Nazionale, dopo aver constatato la presenza del numero legale per deliberare, nomina il segretario verbalizzante e pone in discussione i vari argomenti posti all’ordine del giorno, dando la parola per primo a colui che ha proposto l’argomento. Prima di iniziare la discussione, registra le richieste d’intervento in ordine cronologico. Gli interventi non possono durare di norma più di 15 minuti, l’assemblea a maggioranza semplice (50+1) dei presenti può modificare la durata d’ogni singolo intervento. Il Segretario verbalizzante deve trascrivere su apposito registro la sintesi d’ogni intervento ed eventuali note a verbale. Il Presidente ha facoltà di ammonire il componente dell’organo statutario non rispettoso delle norme statutarie, dei principi generali del diritto, facendone menzione nel verbale. In caso di reiterate ammonizioni, il Consigliere è espulso dall’aula. Inoltre, può sospendere la seduta per un periodo limitato di tempo, massimo un’ora, ogni qualvolta lo ritiene utile alla discussione.
Art. 14
Convocazioni
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente per deliberare su argomenti di grande interesse per il sindacato.
Art. 15
Durata delle cariche
Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento di esecuzione hanno durata rispettivamente tra un congresso e l’altro, fatte salve le previsioni degli articoli 21 e 22 dello Statuto ed eventuali decadenze previste dal presente Statuto e Regolamento. Il trasferimento è causa di decadenza della carica sindacale, ad eccezione di quelle nazionali e di quelli effettuati nell’ambito della giurisdizione del proprio congresso
CAPO IV
Funzioni e composizione di Congressi e Collegi sindacali
Art. 16
Congressi locali e provinciali
IL CONGRESSO LOCALE è costituito dall’assemblea
degli iscritti. Elegge il Segretario e un massimo di due Vice Segretari ed i
delegati al Congresso Provinciale.
IL CONGRESSO PROVINCIALE è costituito dai Segretari Locali e dai delegati
al Congresso Provinciale nelle province che comprendono almeno due Sezioni Locali.
Provvede ad eleggere la Segreteria Provinciale, il Consiglio Provinciale, il
Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori. Si riunisce in via ordinaria ogni
quattro anni in concomitanza della celebrazione del Congresso Nazionale. La
convocazione straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Provinciale
a maggioranza dei due terzi, da un terzo degli iscritti o dall’Esecutivo
Nazionale. Esso fissa le direttive generali dell’attività del Consiglio
Provinciale. Nelle province comprendenti una sola Sezione Locale, il congresso
locale ha funzioni di Congresso Provinciale.
Art. 17
Il Congresso Nazionale
IL CONGRESSO NAZIONALE elegge il Segretario Generale Nazionale, fissa l’indirizzo e le linee di politica sindacale della CONSAP e degli organismi da essa dipendenti. Si pronuncia sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie, delibera sulla misura delle quote associative e sulle modifiche allo Statuto proposte dalla Segreteria Nazionale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento del sindacato per le quali necessita la maggioranza dei due terzi. Si riunisce di norma una volta ogni quattro anni. Può essere convocato in via straordinaria per deliberazione dei due terzi del Consiglio Nazionale. Il Congresso Nazionale è formato dai delegati nazionali eletti, in ragione di uno ogni cento (100) iscritti, dai componenti la Segreteria Nazionale.
Art. 18
Probiviri Regionali
Il Collegio dei probiviri regionali ha funzioni di garanzia
statutaria e di giurisdizione interna del sindacato locale, provinciale e regionale
con il compito di dirimere le controversie tra gli organi di questi ultimi e
gli iscritti. Ha sede nel capoluogo di regione ed è composto da tre membri
effettivi e due supplenti. Il Presidente è eletto dai componenti effettivi
del Collegio.
I ricorsi al Collegio devono essere prodotti entro venti giorni dall’evento
in contestazione e devono essere definiti entro il termine di un mese dalla
presentazione. Il ricorso di seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri
deve essere presentato entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione
della pronuncia del Collegio dei Probiviri Regionali.
Art. 19
Probiviri Nazionali
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo di giustizia statutaria e di giurisdizione interna di secondo grado. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del sindacato e tra tutte le organizzazioni verticali ed orizzontali di tutte le istanze sindacali. Ha sede in Roma ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente è eletto dal Collegio. I ricorsi al Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di un mese dalla pronuncia dei Probiviri Regionali e devono essere definiti entro il termine di tre mesi dalla presentazione. Le pronunce del collegio arbitrale nazionale sono immediatamente esecutive, devono essere motivate e possono essere annullate soltanto dal Consiglio Nazionale.
Art. 20
I Collegi Sindacali
Gli organi periferici o centrali della CONSAP a cui è attribuita la gestione di un fondo devono nominare un collegio dei sindaci con il compito di controllare l’amministrazione, verificare le entrate, la regolarità delle spese; di richiedere agli organi competenti del sindacato i rendiconti di spesa preventivi ed i consuntivi corredati da una relazione conclusiva.
CAPO V
Designazione, Sanzione e incompatibilità
Art. 21
Designazione di rappresentanti sindacali in enti
La Segreteria Nazionale in ambito nazionale e le Segreterie
Provinciali nelle rispettive giurisdizioni, sono competenti a designare i rappresentanti
della CONSAP in enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza
sindacale nel rispetto delle seguenti esigenze:
1- massima funzionalità;
2– più alto grado di rappresentatività o competenza;
3– piena autonomia del sindacato.
I designati relazionano all’organo designante sull’attività
svolta, dal quale ricevono le relative istruzioni e segnalano tempestivamente
i problemi che possono interessare il Sindacato.
Art. 22
Sanzioni organiche
Qualora sia accertata la grave e persistente inefficienza di
una Segreteria Locale, Provinciale o del Segretario Generale Regionale, la Segreteria
Nazionale può adottare le seguenti sanzioni:
1. richiamo scritto;
2. sospensione dalla qualità d’iscritto e dalla carica rivestita;
3. scioglimento degli organi direttivi e gestione commissariale. La gestione
commissariale non può superare i 6 mesi entro i quali dovrà essere
indetto il relativo Congresso.
Art. 23
Sanzioni individuali
Le assenze dalle riunioni della Segreteria Nazionale, dell’Esecutivo
Nazionale, del Dipartimento Nazionale o dal Consiglio Nazionale devono essere
giustificate. Dopo tre assenze consecutive non giustificate, l’assente
decade dalla carica rivestita in seno all’organismo nazionale. La nomina
dell’eventuale sostituto sarà effettuata alla prima riunione dell’organo
pertinente.
La stessa norma si applica per le assenze dei componenti i consigli e le segreterie
provinciali e locali.
L’appartenenza dei singoli iscritti al Sindacato ed alle cariche rivestite
al suo interno, cessa automaticamente per la soluzione del rapporto di impiego
con l’Amministrazione della Polizia di Stato.
L’appartenenza dei singoli iscritti al Sindacato cessa per provvedimento
degli organi direttivi delle sezioni sindacali:
a – per appartenenza ad organi statutari di altre OO.SS., previa diffida
scritta;
b – per espulsione qualora l’attività del singolo si sia
dimostrata di nocumento ai principi morali o alla indipendenza politica del
sindacato o abbia violato reiteratamente e gravemente le norme statutarie.
Per violazione delle norme statutarie può essere inflitto un richiamo
scritto o la sospensione, fino a sei mesi dalla facoltà di iscritto.
L’attività sindacale dei dirigenti in costanza di giudizio è
sospesa fino alla pronuncia definitiva
CAPO VI
Contribuzioni ed amministrazione
Art. 24
Contributi e quote sindacali
La quota di associazione e le percentuali spettanti alle strutture sono stabilite dal Congresso Nazionale. Tra un congresso e l’altro, per comprovate esigenze, la ripartizione dei fondi tra i vari organismi, è demandata all’Esecutivo Nazionale.
Art. 25
Gestione amministrativa
Gli organismi orizzontali e verticali della CONSAP nonché
le persone che li compongono, gestendo i rispettivi fondi, sono responsabili
delle obbligazioni assunte verso chiunque. La Segreteria Generale può
disporre controlli o interventi finanziari senza assunzione di responsabilità.
Inoltre:
1. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Sindacato,
salvo che la destinazione o distribuzione non vengano imposti dalla legge;
2. in caso di scioglimento del sindacato, a qualunque causa esso sia dovuto,
è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato stesso, ad altra
struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di
controllo previsto dall’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996
n. 662;
3. il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile.
CAPO VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 26
Solidarietà
Ogni rappresentante sindacale nazionale e membro di segreteria, a qualsiasi livello si trovasse, per ragioni sindacali, a non percepire, in tutto o in parte, gli emolumenti mensili, sarà preso in carico dalla CONSAP per un massimo di cinque anni.
Art. 27
Partecipazione di base
Le strutture della CONSAP devono a tutti i livelli, diffondere la partecipazione della base ai relativi problemi della contrattazione collettiva.
Art. 28
Organi di stampa
La CONSAP promuoverà la realizzazione di un organo ufficiale
di stampa nazionale denominato “Consap Magazine”. La Segreteria
Nazionale può affidare la ricerca di sponsorizzazioni per la rivista
ufficiale e per il sito web a società specializzate.
Le strutture periferiche possono realizzare ,previa intesa con la Segreteria
Nazionale, periodici d’informazione sindacale.
La Segreteria Nazionale affida e revoca l’incarico di Direttore Responsabile
della rivista ufficiale; la linea politica è demandata al Segretario
Generale Nazionale.
Art. 29
Assunzione e gestione personale di segreteria
E’ facoltà delle strutture sindacali assumere personale esterno, previa intesa con la Segreteria Nazionale, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 30
Modifiche statutarie
Il Consiglio Nazionale può deliberare modifiche al presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.
________________________________________________________________
Regolamento d’esecuzione
Art. 1
Coloro che intendono iscriversi alla CONSAP devono compilare e sottoscrivere l’apposito modulo predisposto dal sindacato. L’eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato entro 30 giorni dalla richiesta di adesione da parte del Segretario Generale Provinciale. In caso di mancato accoglimento è ammesso ricorso entro 30 gg. al Collegio dei Probiviri Regionali.
Art. 2
Il Congresso Locale è composto da tutti gli iscritti della Sezione in regola con il tesseramento. Esso elegge il Segretario Locale e un massimo di due Vice Segretari Locali ed i delegati al Congresso Provinciale in ragione di uno ogni 10 iscritti.
Art. 3
Il Congresso Provinciale è composto dai componenti la Segreteria Provinciale uscente, dai delegati eletti dai Congressi locali della provincia e dai componenti il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori uscenti, questi ultimi senza diritto di elettorato attivo se non eletti delegati. Elegge la Segreteria Provinciale, il Consiglio Provinciale, il Collegio dei Sindaci Revisori e i delegati al Congresso Nazionale in ragione di uno ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50. Nelle province ove sia presente una sola Sezione Locale, il Congresso Locale svolge funzioni di Congresso Provinciale.
Art. 4
Il Segretario Generale Regionale è designato dalla Segreteria Nazionale sentiti i Segretari Generali Provinciali interessati.
Art. 5
Il Congresso Nazionale è composto dai componenti la Presidenza Nazionale, la Segreteria Nazionale uscente, dai delegati al Congresso Nazionale eletti dai congressi provinciali e dai componenti il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e dei Probiviri uscenti, questi ultimi senza diritto di elettorato attivo se non eletti delegati. Elegge il Segretario Generale Nazionale e il Consiglio Nazionale ed i componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Sindaci Revisori.
Art. 6
La prima convocazione del Consiglio Nazionale è disposta dal Segretario Generale Nazionale, appena eletto che, seduta stante, farà procedere alle elezioni di competenza. A livello Provinciale spetta ai rispettivi segretari convocare i rispettivi consigli per procedere alle elezioni di pertinenza, nel rispetto delle procedure di cui al comma precedente.
Art. 7
Il Presidente Nazionale e il Presidente Nazionale Onorario sono eletti dal Consiglio Nazionale.
Art. 8
Il Presidente Nazionale, appena eletto, chiede al Consiglio Nazionale di procedere, seduta stante, alle elezioni dei componenti della Segreteria Nazionale, dell’Esecutivo Nazionale e del Dipartimento Nazionale.
Art. 9
I congressi locali, provinciali e nazionale sono considerati
validi quando ha preso parte alle operazioni di voto la metà più
uno dei componenti con diritto di voto.
Deliberazione celebrazione dei congressi:
1) La celebrazione del congresso nazionale dovrà essere deliberata dalla
Segreteria Nazionale almeno con un mese d’anticipo dalla data di scadenza
del quadriennio;
2) La celebrazione del congresso provinciale dovrà essere deliberata
dal rispettivo consiglio almeno un mese d’anticipo dalla data di scadenza
del quadriennio;
3) La celebrazione dei congressi locali dovrà essere deliberata dalla
segreteria provinciale almeno dieci giorni prima della data prevista.
Ai rispettivi congressi vi partecipano di diritto le Segreterie locali, provinciali
e nazionale uscenti.
Art. 10
I delegati ai congressi locali, provinciali e nazionale possono assumere incarichi sindacali.
Art. 11
Il Consiglio Provinciale è composto da un minimo di 15 membri ad un massimo di 25. La Segreteria Provinciale è composta da un Segretario Generale Provinciale e da almeno due Segretari Provinciali. La Segreteria Provinciale nella prima riunione nomina ed assegna gli incarichi.
Art. 12
Il Segretario Generale Regionale, eventualmente, è coadiuvato da uno o due Segretari Regionali ed espleta la sua attività d’intesa con la Segreteria Nazionale, predispone rendiconti semestrali della gestione amministrativa. Garantisce il coordinamento delle attività delle segreterie provinciali. Organizza corsi di formazione quadri.
Art. 13
Il Consiglio Nazionale è formato da cinquanta (50) componenti, eletti dal Congresso Nazionale.
Art. 14
I Congressi a tutti i livelli devono nominare ad ogni convocazione un Presidente, quale coordinatore e moderatore ed il Segretario verbalizzante. I verbali dei lavori devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed inviati, entro cinque giorni, alla Segreteria sovraordinata che li trasmetterà alla Segreteria Nazionale.
Art. 15
Le votazioni, a qualsiasi livello, possono avvenire per acclamazione, per alzata di mano, per appello nominale a richiesta di un terzo dei presenti e a scrutinio segreto a richiesta della metà dei presenti. Qualora alle votazioni sono sottoposte liste di candidati, gli appartenenti ad una lista non potranno essere candidati in nessun’altra lista.
Art. 16
Tutte le decisioni inerenti le attività delle Sezioni Locali e delle Sezioni Provinciali sono prese dai rispettivi Segretari Generali Provinciali, sentiti i Segretari Provinciali. La rappresentanza legale delle sezioni locali, delle Sezioni provinciali è affidata al Segretario Generale Provinciale.
Art. 17
La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale Nazionale e dai Segretari Nazionali. La Segreteria Nazionale si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi. Nomina su proposta del Segretario Generale Nazionale, un consulente esterno per la gestione della contabilità del sindacato.
Art. 18
L’Esecutivo Nazionale e il Dipartimento Nazionale si riuniscono su convocazione della Segreteria Nazionale. Ai componenti del Dipartimento Nazionale, la Segreteria Nazionale attribuisce specifici settori di rappresentanza. Nel Dipartimento Nazionale è prevista l’istituzione delle seguenti commissioni: specialità, tecnici, pari opportunità e funzionari. Ognuna ha una propria area di studio ed approfondimento.
Art. 19
Il Segretario Generale Nazionale è il rappresentante legale e politico del sindacato nella sua totalità. In assenza è sostituito dal Segretario Nazionale all’uopo nominato.
Art. 20
Il Segretario Generale Nazionale, nella prima riunione, attribuisce ai componenti della Segreteria Nazionale i vari incarichi organizzativi. Delle determinazioni assunte, ne dà notizia a tutte le strutture territoriali.
Art. 21
Nel caso in cui occorra procedere nell’interesse del sindacato, ad una spesa urgente non prevista dal preventivo di spesa approvato dall’Esecutivo Nazionale, il Segretario Generale Nazionale potrà disporre la spesa. La spesa dovrà essere ratificata alla successiva riunione.
Art. 22
Il Collegio dei Probiviri Regionale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dai membri titolari.
Art. 23
Il Collegio dei Probiviri Nazionale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che sono eletti dal Congresso Nazionale. Il Presidente è eletto dai membri titolari.
Art. 24
I Collegi dei sindaci a tutti i livelli, oltre ai compiti previsti dallo Statuto, adempiono alle loro funzioni a norma degli artt. 2397 e seg. del c.c. per quanto applicabili. Ogni Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dai componenti effettivi.
Art. 25
Le Segreterie Provinciali dovranno tenere aggiornati i seguenti
documenti:
1. Schede degli iscritti;
2. Registro delle entrate e delle uscite e relativa documentazione contabile;
3. Registro dei verbali dei Congressi, dei Consigli e delle riunioni di Segreteria;
4. Registro di protocollo della posta in arrivo ed in partenza;
5. La documentazione dei verbali e delle verifiche dei sindaci revisori.
Tutte le segreterie che gestiscono dei fondi, sono tenute ad inviare annualmente
alla Segreteria Nazionale il resoconto delle entrate e delle uscite riferite
alla gestione amministrativo-contabile.
La Segreteria Nazionale dovrà tenere aggiornati sotto
la propria responsabilità i seguenti documenti:
1. Schede degli iscritti;
2. Registro delle entrate e delle uscite;
3. Registro dei verbali del congresso, del Consiglio Nazionale dell’Esecutivo
Nazionale;
4. Registro delle ispezioni,;
5. Raccolta delle delibere dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci;
6. Registro dei rendiconti annuali;
7. Documentazione relativa alle sezioni periferiche;
8. Documentazione relativa alla vita interna del sindacato.
Art. 26
Se, per qualsiasi motivo, si verifica una vacanza tra i membri eletti, la carica verrà ricoperta da colui che sarà eletto alla prima riunione dell’organismo competente alla nomina. Per le nomine congressuali, esse verranno effettuate dal Consiglio competente con la maggioranza del (50+1) degli aventi diritto al voto.
Art. 27
Possono essere votati soltanto argomenti posti all’ordine
del giorno, salvo unanime determinazione a procedere diversamente. Mozioni d’ordine
o fatti personali saranno inseriti al termine dei lavori. Ogni decisione assunta
in violazione a quanto stabilito dal comma precedente, può essere annullata
dal Collegio Nazionale dei Probiviri, su formale richiesta del dissenziente.
La richiesta d’annullamento dovrà essere inoltrata entro il termine
perentorio di giorni quindici (15) dall’avvenuta conoscenza dell’evento.
Trascorso il termine indicato la delibera non può essere più annullata
ed è pienamente efficace.
Stessa procedura si attua per decisioni assunte a livello locale, provinciale
e l’organo preposto all’annullamento di eventuali delibere è
il Collegio Regionale dei Probiviri.
Art. 28
Vengono proclamati Segretari Locali e Vice Segretari Locali, Segretari Generali Provinciali e Segretari Provinciali, in caso di presentazione di più liste, i candidati che riportano il maggior numero di voti. Stessa procedura si applica per le elezioni dei componenti il Consiglio Nazionale, la Segreteria Nazionale, l’Esecutivo Nazionale, il Dipartimento Nazionale, di Presidente e di componente il Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri a qualsiasi livello. In caso di parità, sarà proclamato eletto il più anziano.
Art. 29
Tutte le cariche statutarie sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese.
Art. 30
Per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento d’esecuzione, si applicano per quanto compatibile, le norme del codice civile artt.1136 e seguenti e 2366 e seguenti.
Art. 31
In caso di norme confliggenti, quella statutaria prevale su quella del regolamento.
Art. 32
I componenti l’Esecutivo Nazionale e il Dipartimento
Nazionale assumono la denominazione di dirigenti sindacali.






