STATUTO

Aggiornato nel corso della riunione del 3° Congresso Nazionale svoltosi a Tivoli (RM) il 19, 20 e 21 marzo 2012.

 

 

CAPO I

Autonomia della Confederazione Sindacale Autonoma Polizia

(CONSAP)

Art. 1

Indipendenza della CONSAP

La CONSAP esercita la propria attività nell’assoluta indipendenza e autonomia  senza alcun fine di lucro. Ai suoi rappresentanti è fatto divieto di qualsiasi commistione di cariche statutarie e politiche, sin dall’accettazione della candidatura.

 

Art. 2

Adesioni

La CONSAP può aderire ad eventuali federazioni di sindacati, promuovere la costituzione di associazioni culturali purché questo rispecchi le condizioni di autonomia.

La  CONSAP persegue l’obiettivo di realizzare migliori condizioni di vita e di lavoro per il personale associato,  anche attraverso la costituzione di cooperative edilizie,  per agevolare l’acquisto   della   prima   abitazione   in   assenza   di   una   specifica  politica   alloggiativa dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

 

Art. 3

Libertà di opinione

La CONSAP è apolitica, apartitica ed intercategoriale. Nessun aderente alla CONSAP può essere discriminato a causa delle idee che manifesta nel rispetto delle leggi dello Stato.

 

Art. 4

Istanze politico-sociali

La  CONSAP può ed intende promuovere dialoghi e confronti con le componenti politiche e sociali che agiscono nel rispetto dei principi costituzionali.

 

Art. 5

Tutela dell’esercizio dell’attività sindacale

Ogni  aderente  che  sia perseguito disciplinarmente, amministrativamente o penalmente a causa della sua azione sindacale conserva tutti i diritti all’interno della CONSAP.

 

CAPO II

Costituzione e scopi

Art. 6

Costituzione, denominazione e sede

E’  costituita  tra il personale della Polizia di Stato, la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia con sede a Roma.

 

Art. 7

Equanimità di interessi tra le categorie

Gli interessi sindacali di tutte le categorie del personale  sono indivisibili.

Essi sono rappresentati unitamente dagli eletti senza distinzione di ruolo,  di  qualifica e di funzione. Negli organigrammi centrali e periferici deve essere garantita la rappresentanza di genere.

 

Art. 8

Finalità del sindacato

Gli scopi della CONSAP sono i seguenti:

1. Tutelare davanti a tutte le istanze pubbliche e private, gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti;

2. Curare  i  rapporti  e   rinsaldare   le   linee   di   solidarietà   ed  amicizia  tra  il personale dell’Amministrazione, sulla base di una reale equità retributiva;

3. Migliorare le capacità professionali e culturali degli iscritti;

4. Rappresentare   gli interessi   del   personale   in   tutti   gli   organismi  in cui è prevista o richiesta una rappresentanza di categoria;

5. Promuovere  tutte  le  iniziative  ritenute idonee  per  la  piena  attuazione  della legge di riforma;

6. La  Segreteria  Generale  deve  tutelare  le  istanze professionali  di tutti i ruoli e le  categorie del personale della Polizia di Stato.

CAPO III

Organizzazione centrale e periferica della CONSAP

Art. 9

Organizzazione periferica

L’organizzazione periferica della CONSAP è così composta:

1. SEZIONE LOCALE

E’  composta  dal  Segretario  Locale  e  da  un   massimo  di   due  Vice  Segretari, dirigenti sindacali locali, che sono eletti dal Congresso Locale.

2. SEGRETERIA PROVINCIALE

E’ composta  dal  Consiglio  Provinciale  e dalla  Segreteria  Provinciale,  dirigenti sindacali provinciali, che vengono eletti dal Congresso Provinciale.

3. COLLEGIO DEI SINDACI PROVINCIALI

E’ costituito da 3 componenti titolari, che eleggono tra loro un presidente e due supplenti.

4. SEGRETARIO GENERALE REGIONALE

Il  Segretario  Generale  Regionale è designato dalla  Segreteria  Generale sentiti i  Segretari Generali Provinciali della Regione.

5. PROBIVIRI REGIONALI

I componenti i Probiviri Regionali sono designati in n. 5 dai Segretari Generali Provinciali in base alla rappresentatività posseduta alla data della designazione e d’intesa con il Segretario Generale Regionale.

6. Le strutture periferiche del Lazio e della provincia di Roma si conformano esclusivamente  alle  direttive  vincolanti   del  Segretario  Generale  Nazionale  secondo  le procedure previste per la Segreteria Nazionale.

 

Art. 10

Funzioni degli Organi periferici

LA SEZIONE LOCALE costituisce la struttura  di base del  sindacato. Il  Segretario  Locale ha il compito di vigilare,  nell’ambito di  competenza  della  Sezione,  sull’osservanza  delle disposizioni Statutarie, di svolgere tutte le attività di pubblicazione  e  di  divulgazione del Sindacato,  di curare il tesseramento,  di convocare assemblee del personale,  previa  intesa con la Segreteria Provinciale almeno una volta ogni tre mesi. E’ coadiuvato da un massimo di due vice Segretari nelle sue attività, di cui uno con funzioni vicarie che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

Il CONSIGLIO PROVINCIALE coordina e  controlla  le  attività di tutte le  Sezioni  Locali comprese  nell’ambito  provinciale,  definendo  gli  indirizzi  di  massima  sulla  base  delle direttive  del  Congresso  Provinciale  e  delle  direttive  nazionali.  Cura  lo  sviluppo  ed  il potenziamento del Sindacato nella provincia, esamina ed  approva lo  schema di  relazione sulle attività proposto dalla Segreteria Provinciale. Approva, entro il 30 aprile d’ogni anno il  rendiconto  consuntivo dell’anno  precedente ed il bilancio  preventivo  presentati  dalla Segreteria Provinciale.  Si riunisce su convocazione della Segreteria Provinciale almeno una volta ogni tre mesi.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE provvede  all’attuazione delle  delibere  del  Consiglio Provinciale e delle direttive della Segreteria Generale.  Essa,  inoltre  tiene i rapporti con gli organi periferici dell’Amministrazione della  Pubblica  Sicurezza,  per portare a soluzione i problemi del personale.  Realizza,  avvalendosi della collaborazione degli organismi locali, le  finalità  del  presente  Statuto.   Gestisce  i  contributi  assegnati al sindacato provinciale, avendo cura di dotare le strutture locali dei materiali occorrenti per  la  realizzazione  delle finalità della CONSAP.  Informa  il  Segretario  Generale Regionale e il Segretario Generale Nazionale  delle   varie  situazioni  locali.   Si   riunisce   almeno   una   volta   al   mese,   su convocazione del Segretario Generale Provinciale.

IL SEGRETARIO  GENERALE  REGIONALE è  organo  di  coordinamento   dell’attività sindacale in ambito regionale in sintonia con le direttive nazionali.   Predispone entro il  30 aprile  di  ogni anno  il  rendiconto consuntivo dell’anno precedente per l’approvazione da parte della Segreteria Generale, previo esame del Collegio Nazionali dei Sindaci.

 

Art. 11

Organizzazione centrale

L’organizzazione centrale della CONSAP è la seguente:

1. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

2. SEGRETERIA NAZIONALE

3. PRESIDENTE;

4. COORDINATORI NAZIONALI

5. ESECUTIVO NAZIONALE;

6. CONSIGLIO NAZIONALE;

7. COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI;

8. COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI;

 

Art. 12

Funzioni degli organi centrali

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE è eletto dal Congresso Nazionale ed ha la rappresentanza legale e politica del sindacato per il raggiungimento delle finalità statutarie.

 

LA  SEGRETERIA  NAZIONALE,   è   l’organo  propulsore  di   direzione  operativa   della Consap  ed  assicura  il  regolare  andamento del Sindacato a tutti i livelli.

Nomina tutte le commissioni e le delegazioni che ritiene utili per questioni relative al buon funzionamento del sindacato nel raggiungimento delle sue finalità.

Nomina i Coordinatori Nazionali ed i Segretari  Generali  Regionali,   approva  i  relativi  rendiconti annuali, emana direttive alle strutture sulle materie di competenza.  Assume  qualunque decisione interessante l’attività del sindacato.

Il PRESIDENTE è il garante supremo dell’osservanza dello  Statuto e del suo  regolamento, attende all’attività di  rappresentanza  del  Sindacato;  è  supremo organo  conciliatore  del Sindacato,  svolgendo   la  sua  mediazione   prima  dell’intervento   degli   organi   centrali statutari. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica del Sindacato. Partecipa al  Congresso Nazionale.  Convoca e dirige i lavori del  Consiglio Nazionale. Può essere delegato dal Segretario Generale Nazionale per la trattazione di specifiche tematiche di interesse nazionale, nonché per la gestione di rapporti di interesse sindacale , con altre associazioni nazionali ed estere. Vigila ed interviene in ambito parlamentare nelle tematiche attinenti le politiche della sicurezza, nonché in ambiti amministrativi per  problematiche di rilevanza generale

 

COORDINATORI NAZIONALI sono nominati dalla Segreteria Nazionale per coordinare e sviluppare l’attività sindacale su specifiche tematiche ovvero tra diverse aree territoriali in conformità delle direttive ricevute.

 

L’ESECUTIVO   NAZIONALE è   organo   direttivo  dell’organizzazione  sindacale  ed   è composto  da  15 membri. Ne fa  parte di diritto la Segreteria Nazionale ed è convocato dal Segretario  Generale  Nazionale.   Approva  di  norma  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno  il programma finanziario di spesa ed il rendiconto consuntivo annuale.

Verifica  sulla  realizzazione  effettiva  delle  deliberazioni  del  Congresso  e  del  Consiglio Nazionale.   Elabora   le   piattaforme  contrattuali,   nomina rappresentanti negli organismi ministeriali e  commissioni   interne  per   la predisposizione  di  bozze e documenti in materia di accordo nazionale quadro, disciplina, aggiornamento professionale, sedi disagiate, mobilità, equipaggiamento ed armamento  ed alloggi del personale. Delibera in materia di affiliazioni e recessi associativi e federativi.

 

 

Il CONSIGLIO NAZIONALE è il massimo organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l’altro  ed ha i seguenti compiti:

1.Elegge  il Presidente.

2. Elegge   su  proposta  del  Segretario  Generale  Nazionale,  i  componenti   la  Segreteria Nazionale.

3. Elegge  su  proposta  del  Segretario  Generale  Nazionale,  i  componenti  dell’Esecutivo Nazionale,

4. Definisce gli indirizzi di massima sull’attività sindacale ed organizzativa della CONSAP sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale;

5. Il  Consiglio  Nazionale,  in relazione  all’attuale consistenza associativa, è formato da almeno 50 consiglieri eletti dal congresso.

Art. 13

Lavori del Consiglio Nazionale

Il Presidente del Consiglio Nazionale, dopo aver constatato la presenza  del numero legale per  deliberare,  nomina  il  segretario  verbalizzante e pone in discussione i vari argomenti posti all’ordine del giorno, dando la parola per primo a colui che ha proposto l’argomento. Prima di iniziare la discussione, registra le richieste d’intervento in ordine cronologico. Gli interventi  non  possono  durare  di  norma  più  di  15  minuti,  l’assemblea a maggioranza semplice   (50+1)  dei   presenti  può  modificare  la  durata  d’ogni   singolo   intervento.

Il Segretario verbalizzante deve trascrivere su apposito registro la sintesi d’ogni intervento ed  eventuali   note   a  verbale.   Il   Presidente  ha  facoltà   di   ammonire   il   componente dell’organo  statutario  non  rispettoso  delle  norme  statutarie, dei  principi   generali   del diritto, facendone menzione nel verbale. In caso di reiterate ammonizioni, il Consigliere  è  espulso  dall’aula. Inoltre, può sospendere la seduta per un periodo limitato di tempo, massimo un’ora, ogni qualvolta lo ritiene utile alla discussione.

 

Art. 14

Convocazioni

Il  Consiglio  Nazionale  è  convocato dal Presidente per deliberare su argomenti di grande interesse per il sindacato.

 

Art. 15

Durata delle cariche

Tutte  le  cariche  previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento di esecuzione hanno durata rispettivamente tra un congresso e l’altro,  fatte  salve  le previsioni  degli articoli 21 e  22 dello Statuto ed eventuali decadenze previste dal  presente  Statuto e  Regolamento.  Il  trasferimento   è   causa  di  decadenza  della   carica   sindacale,   ad  eccezione di quelle nazionali e di quelli effettuati nell’ambito della giurisdizione del proprio congresso.

 

 

CAPO IV

Funzioni e composizione di Congressi e Collegi sindacali

Art. 16

Congressi locali e provinciali

IL  CONGRESSO  LOCALE è costituito dall’assemblea  degli  iscritti.  Elegge il Segretario e un massimo di due Vice Segretari ed i delegati al Congresso Provinciale.

IL   CONGRESSO   PROVINCIALE   è  costituito   dai   Segretari  Locali  e  dai  delegati   al Congresso Provinciale nelle province che comprendono almeno due Sezioni Locali.

Provvede  ad  eleggere  la   Segreteria   Provinciale,   il   Consiglio   Provinciale,  il  Collegio Provinciale   dei   Sindaci   Revisori.   Si riunisce  in  via  ordinaria   ogni   quattro   anni   in concomitanza della celebrazione del Congresso  Nazionale.  La convocazione straordinaria può  essere  richiesta  dal  Consiglio  Provinciale  a  maggioranza dei due terzi, da un terzo degli iscritti o  dall’Esecutivo  Nazionale.  Esso  fissa  le  direttive  generali  dell’attività  del Consiglio Provinciale. Nelle province comprendenti una sola  Sezione Locale,  il congresso locale ha funzioni di Congresso Provinciale.

 

Art. 17

Il Congresso Nazionale

IL CONGRESSO NAZIONALE elegge il Segretario Generale Nazionale, fissa l’indirizzo e le  linee  di  politica  sindacale  della  CONSAP  e  degli organismi  da  essa dipendenti. Si pronuncia sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie, delibera sulla misura delle quote  associative  e sulle  modifiche  allo  Statuto proposte dalla Segreteria Nazionale. Le decisioni  sono  prese  a  maggioranza  semplice,  salvo  quelle  relative alla modifica dello Statuto  o  allo  scioglimento  del  sindacato  per  le  quali necessita la maggioranza dei due terzi.   Si  riunisce  di  norma una volta  ogni  quattro  anni.   Può  essere  convocato in via straordinaria  per  deliberazione  dei  due  terzi  del   Consiglio   Nazionale.   Il  Congresso Nazionale è formato dai delegati nazionali eletti, in ragione di uno ogni cento  (100) iscritti, dai componenti la Segreteria Nazionale ed dai Segretari Provinciali Generali.

 

Art. 18

Probiviri Regionali

Il  Collegio  dei  probiviri  regionali  ha  funzioni  di  garanzia  statutaria  e di giurisdizione interna  del  sindacato  locale,   provinciale  e  regionale  con   il   compito   di   dirimere   le controversie tra gli organi di questi ultimi e gli iscritti.  Ha  sede  nel  capoluogo di regione ed   è   composto  da  tre  membri  effettivi  e  due  supplenti.   I l  Presidente  è   eletto    dai componenti effettivi del Collegio.

I ricorsi al Collegio devono essere prodotti entro venti giorni  dall’evento  in  contestazione e devono  essere  definiti  entro  il  termine  di  un  mese  dalla  presentazione.  Il  ricorso di seconda istanza al Collegio  Nazionale dei Probiviri deve essere presentato entro il termine perentorio  di  un  mese  dalla  comunicazione  della  pronuncia  del  Collegio dei Probiviri Regionali.

 

Art. 19

Probiviri Nazionali

Il  Collegio  Nazionale  dei  Probiviri  è  l’organo  di  giustizia  statutaria  e di giurisdizione interna di secondo grado.  Ha  il compito  di dirimere le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del sindacato e tra tutte le organizzazioni verticali  ed  orizzontali  di tutte le istanze sindacali. Ha sede in Roma ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente  è  eletto  dal  Collegio.  I  ricorsi  al  Collegio  devono  essere  presentati entro il  termine   perentorio   di   un  mese   dalla  pronuncia   dei  Probiviri  Regionali  e devono essere definiti entro  il termine di tre mesi  dalla  presentazione.  Le pronunce  del  collegio arbitrale nazionale   sono   immediatamente  esecutive,  devono  essere  motivate  e  possono  essere annullate soltanto dal Consiglio Nazionale.

 

Art. 20

I Collegi Sindacali

Gli  organi  periferici  o centrali  della  CONSAP  a  cui  è  attribuita la gestione di un fondo Devono  nominare un collegio dei sindaci con il compito di controllare  l’amministrazione, verificare  le  entrate,  la  regolarità  delle   spese;  di  richiedere  agli  organi competenti del sindacato  i  rendiconti  di  spesa   preventivi  ed  i  consuntivi  corredati  da  una  relazione conclusiva.

 

 

 

 

CAPO V

Designazione, Sanzione e incompatibilità

Art. 21

Designazione di rappresentanti sindacali in enti

La  Segreteria  Nazionale  in ambito nazionale  e  le  Segreterie  Provinciali nelle rispettive giurisdizioni,  sono competenti  a  designare i rappresentanti della  CONSAP in enti ove è prevista  per   legge  o  per  regolamento  la  rappresentanza  sindacale  nel  rispetto  delle seguenti esigenze:

1- massima funzionalità;

2– più alto grado di rappresentatività o competenza;

3– piena autonomia del sindacato.

I  designati  relazionano  all’organo  designante  sull’attività  svolta,  dal quale ricevono le relative  istruzioni  e  segnalano  tempestivamente  i  problemi  che  possono  interessare il Sindacato.

Art. 22

Sanzioni organiche

Qualora  sia  accertata  la  grave   e   persistente   inefficienza    di   una   Segreteria   Locale, Provinciale  o  del  Segretario  Generale  Regionale,  la   Segreteria  Nazionale può adottare le seguenti sanzioni:

1. richiamo scritto;

2. sospensione dalla qualità d’iscritto e dalla carica rivestita;

3. scioglimento degli organi direttivi e gestione commissariale. La gestione commissariale non può superare i 6 mesi entro i quali dovrà essere indetto il relativo Congresso.

 

Art. 23

Sanzioni individuali

Le  assenze  dalle   riunioni   della  Segreteria   Nazionale,  dell’Esecutivo   Nazionale,   del Dipartimento  Nazionale o  dal  Consiglio  Nazionale  devono essere giustificate.  Dopo tre Assenze   consecutive   non   giustificate,   l’assente   decade  dalla  carica  rivestita  in  seno all’organismo nazionale. La nomina dell’eventuale sostituto sarà effettuata alla prima riunione dell’organo pertinente.

La   stessa   norma  si   applica  per  le  assenze  dei  componenti  i  consigli  e  le   segreterie provinciali e locali.

L’appartenenza dei singoli iscritti al Sindacato ed alle cariche rivestite al suo interno, cessa automaticamente  per la soluzione  del rapporto  di  impiego con  l’Amministrazione  della Polizia di Stato.

L’appartenenza  dei  singoli  iscritti  al  Sindacato  cessa  per  provvedimento  degli  organi direttivi delle sezioni sindacali:

a – per appartenenza ad organi statutari di altre OO.SS., previa diffida scritta;

b – per  espulsione  qualora l’attività del singolo si sia dimostrata di nocumento ai principi morali   o   alla   indipendenza   politica   del   sindacato  o  abbia  violato  reiteratamente  e gravemente le norme statutarie.

Per   violazione   delle  norme   statutarie  può  essere   inflitto   un   richiamo   scritto   o   la sospensione,  fino  a  sei  mesi  dalla  facoltà  di  iscritto. L’attività sindacale dei dirigenti in costanza di giudizio è sospesa fino alla pronuncia definitiva

 

CAPO VI

Contribuzioni ed amministrazione

Art. 24

Contributi e quote sindacali

La  quota  di  associazione  e  le  percentuali  spettanti   alle   strutture   sono   stabilite    dal Congresso Nazionale.  Tra un congresso e l’altro, per comprovate esigenze,  la ripartizione dei fondi tra i vari organismi, è demandata all’Esecutivo Nazionale.

 

Art. 25

Gestione amministrativa

Gli organismi orizzontali e verticali della  CONSAP nonché le persone che li compongono, gestendo i rispettivi fondi, sono responsabili personalmente e patrimonialmente delle obbligazioni assunte nell’espletamento degli incarichi.. La Segreteria Nazionale può disporre controlli o interventi finanziari senza assunzione di responsabilità ed ha la facoltà di rivalersi direttamente sui dirigenti centrali e periferici per i danni arrecati all’organizzazione.

E’  fatto divieto  di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,  riserve  o  capitale,  durante  la  vita  del  Sindacato,  salvo   che   la   destinazione   o distribuzione non vengano imposti dalla legge;

2. In caso di scioglimento del Sindacato, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di  devolvere  il  patrimonio  del  sindacato  stesso,  ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo  di  controllo  previsto  dall’art. 3,  comma  190  della  legge  23  dicembre 1996 n. 662;

3. il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile.

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 26

Solidarietà

La Consap tutela i  dirigenti  sindacali  che per ragioni attinenti all’espletamento del mandato dovessero trovarsi in obiettive difficoltà economiche.

 

Art. 27

Partecipazione di base

Le strutture della Consap devono a tutti i livelli, diffondere la partecipazione  della  base ai relativi problemi della contrattazione collettiva.

 

Art. 28

Organi di stampa

La Consap  promuove   la  realizzazione e la diffusione  di  un  organo  ufficiale  di  stampa  nazionale denominato  “Consap Magazine”.  La  Segreteria   Nazionale  può  affidare   la   ricerca   di sponsorizzazioni per la rivista ufficiale e per il sito web a società specializzate.

Le  strutture  periferiche  possono  realizzare, previa  intesa  con  la  Segreteria   Nazionale, periodici d’informazione sindacale.

La  Segreteria  Nazionale  affida e revoca l’incarico di  direttore  responsabile e di direttore editoriale della rivista ufficiale.

La linea politica è demandata al Segretario Generale Nazionale.

La  Segreteria  Nazionale  non  ha  alcuna  responsabilità  sulle  procedure  di  ricerca e raccolta della pubblicità e degli abbonamenti.  In  caso  di segnalazioni specifiche e circostanziate la  Segreteria   Nazionale   ha  l’obbligo  di   attivare   le procedure per la revoca del mandato.

 

Art. 29

Assunzione e gestione personale di segreteria

E’  facoltà  delle  strutture  sindacali  assumere  personale  esterno,   previa   delibera autorizzatoria   della Segreteria Nazionale, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 30

Modifiche statutarie

Il  Consiglio Nazionale può deliberare modifiche al presente Statuto,  con  la  maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

 

 

 

 

Regolamento d’esecuzione

Art. 1

Coloro che intendono iscriversi  alla CONSAP devono compilare e sottoscrivere l’apposito modulo   predisposto   dal    sindacato.   L’eventuale   diniego   dovrà    essere   motivato   e comunicato  entro  30  giorni  dalla  richiesta  di  adesione  da parte del Segretario Generale Provinciale. In caso di mancato accoglimento è ammesso ricorso entro 30 gg. al Collegio dei Probiviri Regionali.

 

Art. 2

Il   Congresso   Locale   è   composto  da  tutti  gli  iscritti  della   Sezione  in  regola   con   il tesseramento.  Esso  elegge  il  Segretario  Locale e un massimo di due Vice Segretari Locali ed i delegati al Congresso Provinciale in ragione di uno ogni 10 iscritti.

 

Art. 3

Il Congresso Provinciale è composto dai componenti la Segreteria Provinciale uscente,  dai delegati eletti dai Congressi locali della provincia e dai componenti il Collegio  Provinciale dei  Sindaci  Revisori  uscenti,  questi  ultimi  senza  diritto  di elettorato attivo se non eletti delegati.  Elegge la  Segreteria Provinciale,  il Consiglio Provinciale,  il Collegio dei Sindaci Revisori e i delegati al  Congresso  Nazionale in  ragione  di uno ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50.  Nelle  province  ove  sia  presente  una  sola  Sezione  Locale,  il  Congresso Locale svolge funzioni di Congresso Provinciale.

 

Art. 4

Il  Segretario  Generale  Regionale è designato dalla Segreteria  Nazionale sentiti i Segretari Generali Provinciali interessati.

 

Art. 5

Il Congresso  Nazionale è composto dalla Segreteria Nazionale uscente,  dai delegati  al  Congresso  Nazionale eletti dai  congressi provinciali, dai Segretari Generali Provinciali  e dai componenti il  Collegio Nazionale dei  Sindaci  Revisori  e dei  Probiviri uscenti, questi ultimi senza diritto di elettorato attivo se non eletti delegati. Elegge il  Segretario Generale Nazionale e il  Consiglio  Nazionale ed i componenti il  Collegio  Nazionale dei  Probiviri e dei Sindaci Revisori.

 

Art. 6

La  prima  convocazione  del  Consiglio   Nazionale  è  disposta  dal   Segretario   Generale Nazionale,  appena  eletto  che, seduta stante, farà procedere alle elezioni di competenza. A  livello  Provinciale  spetta   ai   rispettivi  segretari   convocare  i  rispettivi  consigli   per procedere  alle  elezioni  di  pertinenza,  nel   rispetto   delle   procedure   di   cui  al comma precedente.

 

Art. 7

Il   Presidente   Nazionale  è  eletto  dal  Consiglio Nazionale.

Art. 8

Il Presidente Nazionale, appena eletto, chiede al  Consiglio Nazionale di procedere, seduta stante, alle elezioni dei componenti della  Segreteria Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale.

 

Art. 9

Il Consiglio Provinciale è composto da un minimo di 15 membri ad un massimo di 25. La Segreteria Provinciale è composta da un Segretario Generale Provinciale e  da almeno due Segretari Provinciali. La Segreteria Provinciale nella prima riunione nomina ed assegna gli incarichi.

Art. 10

I delegati ai congressi locali, provinciali e nazionale possono assumere incarichi sindacali.

 

 

Art. 11

I  congressi  locali,  provinciali e  nazionale  sono  considerati  validi quando ha preso parte alle operazioni di voto la metà più uno dei componenti con diritto di voto.

Deliberazione celebrazione dei congressi:

1)   La  celebrazione  del  congresso  nazionale  dovrà  essere   deliberata   dalla    Segreteria Nazionale almeno con un mese d’anticipo dalla data di scadenza del quadriennio;

2)   La  celebrazione  del   congresso   provinciale  dovrà   essere  deliberata   dal   rispettivo consiglio almeno un mese d’anticipo dalla data di scadenza del quadriennio;

3)   La celebrazione dei congressi locali dovrà essere deliberata dalla  segreteria provinciale almeno dieci giorni prima della data prevista.

4)   Ai  rispettivi  congressi  vi  partecipano  di  diritto  le   Segreterie   locali,   provinciali   e nazionale uscenti.

 

Art. 10

I delegati ai congressi locali, provinciali e nazionale possono assumere incarichi sindacali.

 

Art. 12

Il Segretario Generale Regionale è coadiuvato da uno o due Segretari Regionali ed espleta la sua attività d’intesa con la Segreteria Nazionale, predispone rendiconti annuali della gestione amministrativa. Garantisce il coordinamento delle attività delle segreterie provinciali. Organizza corsi di formazione quadri.

 

Art. 13

Il   Consiglio  Nazionale  è  formato  da almeno  cinquanta  (50)  componenti,  eletti  dal  Congresso Nazionale.

 

Art. 14

I  Congressi  a tutti  i  livelli devono  nominare  ad  ogni convocazione un Presidente, quale coordinatore e moderatore ed il Segretario verbalizzante. I verbali dei lavori devono essere firmati  dal  Presidente e dal  Segretario verbalizzante ed inviati,  entro  cinque  giorni,  alla Segreteria sovra ordinata che li trasmetterà alla Segreteria Nazionale.

 

Art. 15

Le  votazioni,  a  qualsiasi  livello,  possono avvenire per acclamazione, per alzata di mano, per  appello  nominale  a  richiesta  di  un terzo dei presenti e a scrutinio segreto a richiesta della  metà  dei  presenti.   Qualora  alle votazioni  sono  sottoposte  liste  di  candidati,   gli appartenenti ad una lista non potranno essere candidati in nessun’altra lista.

 

Art. 16

Tutte le decisioni inerenti le attività delle  Sezioni  Locali e  delle  Sezioni  Provinciali  sono Prese  dai   rispettivi   Segretari  Generali   Provinciali,  sentiti  i   Segretari  Provinciali.   La rappresentanza legale delle sezioni locali, delle Sezioni provinciali è affidata al Segretario Generale Provinciale.

 

Art. 17

La   Segreteria  Nazionale  è  composta  dal  Segretario  Generale  Nazionale, da un Segretario Nazionale Vicario e dai Segretari Nazionali.  La Segreteria Nazionale si riunisce di norma almeno una volta ogni tre mesi.

Nomina  su  proposta  del  Segretario  Generale  Nazionale,  un  consulente   esterno  per la gestione della contabilità del sindacato.

 

Art. 18

L’Esecutivo Nazionale si  riunisce su convocazione della Segreteria Nazionale.

 

Art. 19

Il Segretario Generale Nazionale è il rappresentante legale e politico del sindacato nella sua totalità. In assenza è sostituito dal Segretario Nazionale Vicario.

 

Art. 20

Il Segretario Generale Nazionale, nella prima riunione, attribuisce ai componenti della Segreteria Nazionale i vari incarichi organizzativi. Delle determinazioni assunte, ne dà notizia a tutte le strutture territoriali.

 

Art. 21

Nel caso in cui occorra procedere nell’interesse del sindacato, ad una spesa urgente non prevista  dal  preventivo   di   spesa   approvato   dall’Esecutivo  Nazionale, il  Segretario Generale   Nazionale  potrà  disporre  la  spesa.   La   spesa   dovrà   essere  ratificata alla successiva riunione.

 

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri Regionale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Presidente è eletto dai membri titolari.

 

Art. 23

Il Collegio dei Probiviri Nazionale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che sono eletti dal Congresso Nazionale. Il Presidente è eletto dai membri titolari.

 

Art. 24

I  Collegi  dei Sindaci a tutti i livelli,  oltre ai compiti previsti dallo Statuto, adempiono  alle loro funzioni a norma degli artt. 2397 e seg.  del c.c. per quanto  applicabili.  Ogni  Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dai componenti effettivi.

 

 

Art. 25

Le Segreterie Provinciali dovranno tenere aggiornati i seguenti documenti:

1. Schede degli iscritti;

2. Registro delle entrate e delle uscite e relativa documentazione contabile;

3. Registro dei verbali dei Congressi, dei Consigli e delle riunioni di Segreteria;

4. Registro di protocollo della posta in arrivo ed in partenza;

5. La documentazione dei verbali e delle verifiche dei sindaci revisori.

Tutte   le  segreterie  che  gestiscono  dei  fondi,  sono  tenute  ad  inviare  annualmente alla Segreteria   Nazionale   il   resoconto  delle  entrate  e   delle   uscite   riferite   alla   gestione amministrativo-contabile.

La Segreteria Nazionale dovrà tenere aggiornati sotto la propria responsabilità i seguenti documenti:

1. Schede degli iscritti;

2. Registro delle entrate e delle uscite;

3. Registro dei verbali del congresso, del Consiglio Nazionale dell’Esecutivo Nazionale;

4. Registro delle ispezioni,;

5. Raccolta delle delibere dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci;

6. Registro dei rendiconti annuali;

7. Documentazione relativa alle sezioni periferiche;

8. Documentazione relativa alla vita interna del sindacato.

 

Art. 26

Se,  per   qualsiasi  motivo,   si  verifica  una  vacanza  tra  i  membri  eletti,  la  carica  verrà ricoperta  da  colui  che  sarà  eletto  alla  prima  riunione  dell’organismo  competente  alla nomina.  Per  le  nomine  congressuali,  esse  verranno  effettuate dal Consiglio competente con la maggioranza del (50+1) degli aventi diritto al voto.

 

Art. 27

Possono   essere  votati  soltanto  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno,   salvo   unanime determinazione  a   procedere   diversamente.   Mozioni  d’ordine  o fatti personali saranno inseriti al termine  dei lavori.   Ogni  decisione  assunta  in violazione a quanto stabilito dal comma  precedente,  può  essere annullata dal Collegio Nazionale dei Probiviri, su formale richiesta  del  dissenziente.  La  richiesta  d’annullamento  dovrà  essere  inoltrata  entro   il termine perentorio di giorni quindici (15) dall’avvenuta conoscenza dell’evento.

Trascorso  il  termine  indicato  la  delibera  non  può  essere più annullata ed è pienamente efficace.

Stessa  procedura  si  attua  per  decisioni  assunte  a  livello  locale,  provinciale  e l’organo preposto all’annullamento di eventuali delibere è il Collegio Regionale dei Probiviri.

 

Art. 28

Vengono proclamati Segretari Locali e Vice Segretari Locali,  Segretari Generali Provinciali e Segretari Provinciali, in caso di presentazione  di  più  liste,  i  candidati  che  riportano  il maggior numero di voti. Stessa procedura si applica per le elezioni dei componenti il Consiglio   Nazionale,   la  Segreteria   Nazionale,  l’Esecutivo  Nazionale,  il  Dipartimento Nazionale, di Presidente e di componente il  Collegio dei  Sindaci Revisori e dei Probiviri a qualsiasi livello. In caso di parità, sarà proclamato eletto il più anziano.

 

Art. 29

Tutte le cariche statutarie sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese.

 

Art. 30

Per   quanto  non  previsto  dallo   Statuto  e  dal  presente   Regolamento  d’esecuzione,   si applicano per quanto compatibile, le norme del codice civile artt. 1136  e seguenti e  2366 e seguenti.

 

Art. 31

In caso di norme confliggenti, quella statutaria prevale su quella del regolamento.

 

Art. 32

Tutti i rappresentanti della Consap assumono la denominazione di dirigenti sindacali.