IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA ALLA CONCERTAZIONE DEL PERSONALE
NON DIRIGENZIALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
TITOLO I
GENERALITA’
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto:
a) per “Polizia ad ordinamento civile” si intende il personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
b) per “Polizia ad ordinamento militare” si intende il personale
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
c) per “Forze Armate” (esclusa l'Arma dei carabinieri), si intende
il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie
di porto e dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
di leva;
d) per “decreto sulle procedure” si intende il decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, recante: “Attuazione
dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare
i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate”;
e) per “primo quadriennio norma tivo Forze Armate” si intende il
decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394, di recepimento
del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante
il personale delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico
1994-1995;
f) per “primo quadriennio normativo Polizia” si intende il decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell'accordo
sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il persona le delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare,
quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
g) per “biennio economico Forze armate 1996-1997” si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di recepimento
del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante
il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi per il personale non dirigente
delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394;
h) per “biennio economico Polizia 1996-1997” si intende il decreto
del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di recepimento dell'accordo
sindacale e del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile
1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle
Forze di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
i) per “secondo quadriennio normativo Forze Armate” si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di recepimento
del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per
le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999;
j) per “secondo quadriennio normativo Polizia” si intende il decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell'accordo
sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento
di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare sottoscritti
in data 17 febbraio 1999, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico 1998-1999;
k) per “biennio economico Forze armate 2000-2001” si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di recepimento
del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per
le Forze armate relativo al biennio economico 2000- 2001, emanato a seguito
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
l) per “biennio economico Polizia 2000-2001”, si intende il decreto
del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di recepimento dell'accordo
sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento
di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti
in data 24 gennaio 2001, relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a
seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
m) per “legge finanziaria 1994” si intende la legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”;
n) per “legge finanziaria 1998” si intende la legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
o) per “legge di bilancio 1999” si intende la legge 23 dicembre
1998, n. 449, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato”;
p) per “ legge finanziaria 1999” si intende la legge 23 dicembre
1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo”;
q) per “legge finanziaria 2002” si intende la legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato”;
r) per “regolamento del 1990” si intende il decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante “Regolamento per il recepimento
delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre
1989 concernente il personale della Polizia di Stato”;
s) per “legge sulle indennità” si intende la legge 27 maggio
1977, n. 284 e successive modificazioni, recante “Adeguamento e riordina
mento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli
istituti penitenziari”;
t) per “Testo unico a tutela della maternità” si intende
il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53”;
u) per “statuto degli impiegati civili dello Stato”, si intende
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
v) per “legge sulle missioni” si intende la legge 18 dicembre 1973,
n. 836 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;
w) per “legge sulle indennità operative” si intende la legge
23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Aggiornamento
della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative
del personale militare”.
TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 2
(Ambito di applicazione e durata)
1.Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.
2.Il presente titolo concerne il periodo dal 1°gennaio 2002 al 31 dicembre
2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per
la parte economica.
3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica della presente ipotesi di accordo, al personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento
del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale,
detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato
e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti
dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.
Art. 3
(Nuovi stipendi)
1.Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti
dall’art. 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati,
dal 1° gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:
livello V Euro ……………………….
30,20
livello VI Euro ……………………….
32,10
livello VI-bis Euro ……………………….
33,60
livello VII Euro ……………………….
35,10
livello VII-bis Euro ……………………….
36,70
livello VIII Euro ……………………….
38,40
livello IX Euro ……………………….
42,20
2.Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono
ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
livello V Euro ……………………….
18,90
livello VI Euro ……………………….
20,00
livello VI-bis Euro ……………………….
21,00
livello VII Euro ……………………….
21,90
livello VII-bis Euro ……………………….
22,90
livello VIII Euro ……………………….
24,00
livello IX Euro ……………………….
26,30
3.I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall’applicazione
dei commi 1 e 2 sono:
livello V Euro ……………………….
8.776,30
livello VI Euro ……………………….
9.676,00
livello VI-bis Euro ……………………….
10.379,40
livello VII Euro ……………………….
11.082,80
livello VII-bis Euro ……………………….
11.860,90
livello VIII Euro ……………………….
12.643,20
livello IX Euro ……………………….
14.437,60
4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio
della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo
1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.
Art. 4
(Effetti dei nuovi stipendi)
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione della presente
ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita,
sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’art.
82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe,
sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe,
ed i contributi di riscatto.
2.I benefìci economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi
di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti,
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità
di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente
ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi
dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita
liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all’articolo 3 non hanno effetto
sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente
le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:
Livello Feriale Festiva o notturna Notturna festiva
livello V Euro …… 9,65 10,91 12,59
livello VI Euro …… 10,26 11,60 13,39
livello VI-bis Euro …… 10,74 12,14 14,00
livello VII Euro …… 11,21 12,67 14,62
livello VII-bis Euro …… 11,71 13,24 15,27
livello VIII Euro …… 12,27 13,87 16,01
livello IX Euro …… 13,48 15,24 17,58
Art. 5
(Indennità pensionabile)
1.Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall’articolo
4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della
Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di
seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:
a) dal 1° gennaio 2002:
Qualifiche Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 677,60
Commissario capo e qualifiche equiparate 665,00
Commissario e qualifiche equiparate 659,00
Vice commissario e qualifiche equiparate 632,20
Ispettore superiore s.U.P.S . e qualifiche equiparate 643,70
Ispettore capo e qualifiche equiparate 614,70
Ispettore e qualifiche equiparate 595,60
Vice ispettore e qualifiche equiparate 577,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 592,90
Sovrintendente e qualifiche equiparate 557,90
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 555,20
Assistente capo e qualifiche equiparate 499,40
Assistente e qua lifiche equiparate 454,60
Agente scelto e qualifiche equiparate 415,80
Agente e qualifiche equiparate 382,50
b) dal 1° gennaio 2003:
Qualifiche Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 716,00
Commissario capo e qualifiche equiparate 702,70
Commissario e qualifiche equiparate 696,30
Vice commissario e qualifiche equiparate 668,10
Ispettore superiore s.U.P.S . e qualifiche equiparate 680,20
Ispettore capo e qualifiche equiparate 649,60
Ispettore e qualifiche equiparate 629,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate 609,70
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 626,50
Sovrintendente e qualifiche equiparate 589,50
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 586,60
Assistente capo e qualifiche equiparate 527,70
Assistente e qualifiche equiparate 480,40
Agente scelto e qualifiche equiparate 439,40
Agente e qualifiche equiparate 404,20
Art. 6
(Indennità integrativa speciale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo
settimo-bis è attribuita l’indennità integrativa speciale
nella misura di euro 541,29 mensili lordi.
Art. 7
(Trattamento di missione)
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi
il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione
senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del
costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono
effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario
di I^ classe nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo,
in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete
il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione
di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate
le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
ubicati nella stessa sede.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti
al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile
ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta,
compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente
nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio
sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione
qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna
a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio,
dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista
dall’articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è
rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti
per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa,
compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso
pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per
cento della diaria di trasferta.
7. L’Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento,
nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85
per cento delle presumibili spese di vitto.
8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede
di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più
conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località
di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato
delle spese relative ai pasti consumati.
9. L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente
autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo
di rimborso di una somma forfetaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute
di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito
delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso
forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto
o alloggio a
carico dell’Amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo
delle spese di viaggio e dell’ 85 per cento della somma forfetaria.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile,
impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di 240
giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo
1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni.
11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso,
nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli
di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi
di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità
a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente
individuati dall’Amministrazione.
12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso
strutture diverse da quelle dell’Amministrazione o delle altre Forze di
polizia sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato
di viaggio.
13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata
in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo.
Art. 8
(Trattamento economico di trasferimento)
1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto
dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto
dall’art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare
apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto
sono a carico dell’Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali
e fino ad un massimo di 80 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio,
ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda
per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di
formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone
dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà
di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre
i sei mesi.
4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo
1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella
misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi
previsti dallo stesso comma 3.
5 Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca
dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione,
è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo
familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite,
un’indennità di euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta
nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all’estero può optare, mantenendo il
diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente,
per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio
nazionale anziché nella nuova sede di servizio all’estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico,
si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei
mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio
privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso
comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati
a decorrere dal primo giorno successivo dall’entrata in vigore del decreto
recettivo della presente ipotesi di accordo.
Art. 9
(Servizi esterni)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore
del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo il compenso giornaliero
corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore
a tre ore, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del primo
quadriennio normativo Polizia, e all’articolo 11 del secondo quadriennio
normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.
Art. 10
(Indennità di ordine pubblico)
1. L’indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all’articolo
10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147,
è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata
di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e)
dell’articolo 10 citato al comma 1.
3. L’indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta
per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore,
nella misura unica di euro 13,00.
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale
che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso
ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro
ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo
giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo
della presente ipotesi di accordo.
Art. 11
(Specializzazioni)
1. L’istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta
anche in sede di accordo nazionale quadro.
2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione
dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati
in forza di specifiche convenzioni con l’Amministrazione della pubblica
sicurezza.
Art. 12
(Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore
della presente ipotesi di accordo al personale impiegato in turni di servizio,
effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui all’articolo
8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella
misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
2. A decorrere dai 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio
in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno,
Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso
di cui al comma 2 dell’art. 12 del secondo quadriennio normativo polizia
è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore
della presente ipotesi di accordo al personale del Corpo di polizia penitenziaria
impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio,
di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al
regime previsto dall’articolo 41 bis della legge 26 giugno 1975, n. 354,
compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non cumulabile
con l’indennità per servizi esterni.
4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3 al personale del Corpo Forestale
dello Stato preposto all’attività di controllo del territorio in
zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso
aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.
Art. 13
(Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità)
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra
i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di Polizia e quello delle
Forze Armate, l’indennità di impiego operativo per attività
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative
indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia
ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative
e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità,
agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze Armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
2.Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell’indennità
di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine
di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità
operativa nel quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali,
compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla tabella 1 allegata alla presente ipotesi di accordo. Detto emolumento compete,
all’atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella
misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.
3. Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando
navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti
al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’articolo
10 della legge sulle indennità operative, si provvede all’individuazione
dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento
civile è attribuita l’indennità richiamata al comma 3.
5. L’indennità di imbarco di cui all’articolo 3, comma 18
bis, del decreto- legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure
e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.
6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione
al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista
presso il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, spetta l’indennità
di aeronavigazione, di cui all’art. 5 della legge sulle indennità
operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità,
nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze
Armate.
7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità
di altura, compete secondo le modalità vigenti l’indennità
mensile di imbarco di cui all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità
operative percepita dal personale in forza presso il Comando Forze da Pattugliamento
per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).
8. Le misure mensili dell’indennità di imbarco previste alle lettere
a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
11 ottobre 1988 – registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre
1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 – sono elevate al 55 per cento.
Art. 14
(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l’efficienza
dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del secondo quadriennio
normativo Polizia e all’articolo 11 del biennio economico polizia 2000-2001,
è ulteriormente incrementato, come da tabella A allegata alla presente
ipotesi di accordo, dalle seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all’articolo 16, comma
2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall’applicazione dell’articolo
4, comma 4, della presente ipotesi di accordo.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell’esercizio di competenza
sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.
Art. 15
(Utilizzazione del fondo)
1. Il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato
al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.
2. Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità
di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi
finalizzati a:
a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari
responsabilità;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi.
3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo
14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
Art. 16
(Orario di lavoro)
1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata
del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione
dell'incarico, é esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto
o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato
anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute
inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a
prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale
è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della
sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo
settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale,
è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane
successive.
Art. 17
(Tutela delle lavoratrici madri)
1. Oltre a quanto previsto dal Testo Unico a tutela della maternità,
al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra
coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno
notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento
del terzo anno di età del figlio;
c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico
per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il
personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza
per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione
dei turni;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
e) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno,
con figli fino al 12° anno di età, di frequentare il corso di formazione
presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui
il corso stesso si svolge;
f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi
dell’art. 39 del Testo Unico a tutela della maternità, in turni
continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela
della maternità si applica anche alle appartenenti del Corpo forestale
dello Stato.
Art. 18
(Congedo ordinario)
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la
completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte
residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con
le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale,
il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell’anno
successivo a quello di spettanza.
2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato
il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione
fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione
del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
Art. 19
(Congedi straordinari e aspettativa)
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente
per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con
esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale
e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39,
della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo
15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il
personale accasermato.
3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico,
il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale
permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha
causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti
dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli
altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento
del detto limite massimo.
Art. 20
(Congedo per la formazione)
1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati
presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione
di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo
non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera
vita lavorativa.
2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della
scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.
3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in
aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è
computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini
del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare
il 3% della forza effettiva complessiva.
5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare
istanza almeno 30 giorni prima dell’inizio della fruizione del congedo.
6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento
motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un
periodo non superiore a 30 giorni.
Art. 21
(Congedo parentale)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del Testo Unico a tutela
della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende
avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo
Testo Unico, è concesso il congedo straordinario di cui all’articolo
15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di
quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del triennio e comunque
entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale
è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare
l’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio
del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi
di congedo di cui all’articolo 47 del testo unico a tutela della maternità,
non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque
giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque
giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto
anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel
limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna
retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo
di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono
aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro
abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere
pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio
richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneità al servizio,
la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del
periodo antepartum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo
rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale
di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico a tutela della maternità,
è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni
non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di
congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato
nell’anzianità di servizio.
7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternità è
attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a
tutela della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario
e sulla tredicesima mensilità.
Art. 22
(Diritto allo studio)
1. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito
delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto
del Presidente della repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite
e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti
in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può
comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del secondo quadriennio
normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le
Aziende Sanitarie Locali.
Art. 23
(Relazioni Sindacali)
1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità
delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in
modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza
dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro
e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a) contrattazione collettiva:
a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie,
con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo
7 del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al
fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza
dei servizi;
a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di garanzia.
Art. 24
(Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata)
1. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro
competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti
di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui
all'articolo 23, lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo, termine entro
il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le
materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da
quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri
eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna Amministrazione
sulle seguenti materie di contrattazione:
a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna
di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione,
utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica.
L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;
b) princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui
al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata
intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per
le determinazioni dei periodi di validità;
c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio,
disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità
di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto
a quelle stabilite con l’accordo quadro;
d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili
dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione
di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli
uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di
servizio;
g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza
del personale;
l) criteri per l’impiego del personale con oltre cinquanta anni d’età
o con più di trenta anni di servizio.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio
o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna
Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto
dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del
decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:
a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma
5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla
data dell'accordo stesso e dei successivi aggiorna menti. Nel caso non si pervenga,
entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma
3, esprime parere vincolante nel merito;
b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale,
con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei
servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di
benessere del personale;
e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo
professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile
1991 n. 125.
Art. 25
(Informazione)
1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.
2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando
con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della
presente ipotesi di accordo la documentazione necessaria, relativamente ai criteri
generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale
e dei turni di servizio;
b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna;
c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai
responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari
esigenze di servizio;
d) l'applicazione del riposo compensativo;
e) la programmazione di turni di reperibilità;
f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione
del lavoro;
3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione
è fornita a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle
lettere b) e f) del medesimo comma 2 l'informazione è fornita a livello
di Amministrazione centrale.
4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
a) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché
le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in
relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994.
d) l’attuazione della mobilità interna;
5. Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del
Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente
decreto in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni
ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi
con cadenza semestrale.
6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed
il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio
di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni.
Per le medesime finalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti
della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata
comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie
della presente ipotesi di accordo le determinazioni in materia di movimenti
interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere
ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia
degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta
l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni
sindacali .
Art. 26
(Esame)
1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni
di cui all'articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione
preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione
sindacale firmataria della presente ipotesi di accordo , ricevuta l'informazione,
può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette
materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni
sindacali non
richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta
e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione,
ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali
termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni
delle parti.
2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano
provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali
che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie
indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni,
all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti,
dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria
le informazioni necessarie .
Art. 27
(Consultazione)
1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti
concernenti:
a) la definizione delle piante organiche;
b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed
amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale
ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini
per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento
dei concorsi;
c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti
i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi
effetti generali sull'organizzazione del lavoro.
2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le
Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa
adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere
delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi
di accordo.
3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma
1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma
1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti
di specifico rilievo locale, anche a livello periferico .
Art. 28
(Forme di partecipazione)
1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni
e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione
del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione
del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia
di organizzazione e gestione dell'Amministrazione.
2. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali
e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture
periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi
di accordo, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna
natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti
la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed
i tur ni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni
sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo sottopongono la questione
all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto
si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
3. All’articolo 20, comma 2bis del primo quadriennio normativo Polizia,
dopo la dizione “del lavoro dei comitati” sono aggiunte le seguenti
parole “anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia
ad ordinamento civile”.
4. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del
1995, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
“e) Commissione automezzi;
f) Commissione tecnologia ed informatica”.
5. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino all’introduzione
di una nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di
cui all’art. 26 del DPR 395/95, così come modificato dal comma
4 della presente ipotesi di accordo, dovranno essere ricostituite con cinque
rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo.
Art. 29
(Norme di garanzia)
1. La corretta applicazione del titolo II della presente ipotesi di accordo
è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento
dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto sulle procedure.
2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dalla presente ipotesi
di accordo e dall'accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede
centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni
sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni
e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata,
da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta
scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni
successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della
questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data
dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le parti si
conformano, che successivamente è inviato all'ufficio nel quale la controversia
stessa è insorta. Di tale parere è data conoscenza a tutte le
sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.
3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, è istituita, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo,
per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante
dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione
e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
della presente ipotesi di accordo.
4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici
centrali e periferici delle Amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali
firmatarie della presente ipotesi di accordo, devono essere inoltrate all’ufficio
per le relazioni sindacali di ciascuna Amministrazione, che cura gli adempimenti
conseguenti.
Art. 30
(Proroga di efficacia degli accordi)
1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione
decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti
accordi fino a quando non intervengano i successivi .
Art. 31
(Distacchi sindacali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali
autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento
civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n.
63 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 32 distacchi per il Corpo di polizia
penitenziaria e di n. 10 distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali
di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative
sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito
rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria
e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite
le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2003,
con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre
di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva,
è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale
alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni
sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si
effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve
essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente
ai sensi dell’art. 93 comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale
dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente
ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la
data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali
nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato,
le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta
nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato
esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica
del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma
2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica
non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma
di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca
in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e comunicata alle
Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano
i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente
indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti
della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi
direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni
formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna
organizzazione sindacale all’Amministrazione centrale.
5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi
sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti
sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione
interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno,
ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati
al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento
del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi
sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni
.
Art. 32
(Permessi sindacali)
1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato,
del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono
cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente,
nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati
in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi
sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente
articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo
dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna
Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente
in n. 520.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 220.000 ore per il Corpo di
polizia penitenziaria ed in n. 48.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi
sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale
rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvedono,
nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza
del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali ave
nti titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente
entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna
Forza di Polizia ad ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni
sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per
la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive
Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto
quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art.
93, comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al
Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data
di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo,
la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio
fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata
ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre.
Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere
sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. Nel
periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione
può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali
nel limite del 25% del contingente previsto nell’anno precedente per ciascuna
organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità
delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze
di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1,
sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente
complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione
a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui
al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima
ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di
appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale
salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi
in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione
sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio
di appartenenza del dipendente.
7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della
particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi
sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di
servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale
e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni
giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui
al comma 5.
8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono
essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove
turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni
sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni
centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del
cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale
prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con
esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario
e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
12. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata
in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo.
Art.
33
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria
e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative
sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni
di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori,
acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano
il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi,
è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica
non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la confe
rma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di
revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è
comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria
e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 32 possono
usufruire, con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo
32, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e
convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali
statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni
sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato
articolo 32.
4. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti
in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli
stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale
retribuito.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in
vigore della presente ipotesi di accordo.
Art. 34
(Adempimenti delle Amministrazioni – Responsabilità)
1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo
sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32,
le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali
nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione
dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della
consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un
contributosindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero
essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso,
le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica
in unapposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del
quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente
rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della
richiesta. Le Amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di ciascun
anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo
sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche
ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero
delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31
ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, 2° comma della legge 1°
aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto
recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni
anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato
entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre
di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il
31 ottobre precedente.
3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna Amministrazione un
modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca.
Le deleghe hanno efficacia, ai fini associativi e contabili, dal primo giorno
del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla
delega dall’ufficio ricevente.
4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo
2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica
un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale,
che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe
qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate,
anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare
al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative
sindacali nell'anno precedente.
6. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni
utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono
tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato,
del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente
con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e
delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei
limiti previsti
dalla presente ipotesi di accordo.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino
tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare
un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento
della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti
dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo
33, comma 2.
Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento
appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241.
8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per Amministrazioni
di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per
sesso, sono pubblicati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
in allega to alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione,
da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983,
n. 93.
9. I dirigenti che dispongono o consentono l’utilizzazione di distacchi,
aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono
responsabili personalmente.
10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore
della presente ipotesi di accordo.
Art. 35
(Federazioni Sindacali)
1. Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni
associative comunque denominate, l’Amministrazione, a seguito della comunicazione
dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona
incaricata di rappresentare l’aggregazione associativa, attribuisce un
codice meccanografico per l’accreditamento delle deleghe per la riscossione
dei contributi sindacali.
2. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni
di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo
codice alla data del 31 dicembre di ciascun
anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto
quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai sensi dell’art.
93, 2° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data
di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo,
la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio
fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata
ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre.
Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere
sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni
associative costituite prima dell’entrata in vigore della presente ipotesi
di accordo che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti
entro il 31 ottobre 2002.
Art. 36
(Tutela dei dirigenti sindacali)
1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi
da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale
delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla
osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
2. Il dirigente
che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può
a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti
in altra sede dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto
attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella
sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro
ruolo a seguito di concorso.
3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività
in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere
assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con
la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione
dei lavori di commissioni previste dalla presente ipotesi di accordo o dagli
accordi nazionali di Amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti
dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.
5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del primo quadriennio normativo
Polizia.
Art. 37
(Buono-pasto)
1. Il buono pasto giornaliero di cui l’articolo 35 del secondo quadriennio
normativo Polizia è fissato nell’importo di euro 4,65.
Art. 38
(Asili nido)
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale
e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione,
in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso,
anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per
i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall’anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalità
di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.
3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione
alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre
2000, presso ciascuna Forza di polizia.
Art. 39
(Tutela assicurativa)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da
destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa
per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze
di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la
somma di cui all’articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, è
ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:
a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;
b) Polizia Penitenziaria, euro 130.000,00;
c) Corpo Forestale dello Stato, euro 20.000,00.
Art. 40
(Tutela legale)
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 32 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria
indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato,
la somma di euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del
procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo
di dolo.
TITOLO III
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art.
41
(Ambito di applicazione e durata)
1.Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento militare.
2.Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre
2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per
la parte economica.
3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica della presente ipotesi di concertazione, al personale
delle Forze di polizia ad ordinamento militare è corrisposto, a partire
dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta
per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi
tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo
ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto sulle procedure.
Art. 42
(Nuovi stipendi)
1.Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare,
stabiliti dall’art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati,
dal 1° gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:
livello V Euro ……………………….
30,20
livello VI Euro ……………………….
32,10
livello VI-bis Euro ……………………….
33,60
livello VII Euro ……………………….
35,10
livello VII-bis Euro ……………………….
36,70
livello VIII Euro ……………………….
38,40
livello IX Euro ……………………….
42,20
2.Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono
ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
livello V Euro ……………………….
18,90
livello VI Euro ……………………….
20,00
livello VI-bis Euro ……………………….
21,00
livello VII Euro ……………………….
21,90
livello VII-bis Euro ……………………….
22,90
livello VIII Euro ……………………….
24,00
livello IX Euro ……………………….
26,30
3.I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall’applicazione
dei commi 1 e 2 sono:
livello V Euro ……………………….
8.776,30
livello VI Euro ……………………….
9.676,00
livello VI-bis Euro ……………………….
10.379,40
livello VII Euro ……………………….
11.082,80
livello VII-bis Euro ……………………….
11.860,90
livello VIII Euro ……………………….
12.643,20
livello IX Euro ……………………….
14.437,60
4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio
della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo
13, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.
Art. 43
(Effetti dei nuovi stipendi)
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente
ipotesi di concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità
di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto
dall’art. 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali
e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi
di concertazione sono corrisposti integralmente, alle scadenze e ne gli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del presente ipotesi di concertazione. Agli effetti dell'indennità
di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente
ipotesi di concertazione avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi
dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita
liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all’articolo 42 non hanno effetto
sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente
le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:
Livello Feriale Festiva o notturna Notturna festiva
livello V Euro …… 9,65 10,91 12,59
livello VI Euro …… 10,26 11,60 13,39
livello VI-bis Euro …… 10,74 12,14 14,00
livello VII Euro …… 11,21 12,67 14,62
livello VII-bis Euro …… 11,71 13,24 15,27
livello VIII Euro …… 12,27 13,87 16,01
livello IX Euro …… 13,48 15,24 17,58
Art. 44
(Indennità pensionabile)
1.
Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall’art.
16 del biennio economico Polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli
della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a decorrere dalle
date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:
a) dal 1° gennaio 2002:
Tenente colonnello e Maggiore 677,60
Capitano 665,00
Tenente 659,00
Sottotenente 632,20
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante 643,70
Maresciallo capo 614,70
Maresciallo ordinario 595,60
Maresciallo 577,00
Brigadiere capo 592,90
Brigadiere 557,90
ViceBrigadiere 555,20
Appuntato scelto 499,40
Appuntato 454,60
Carabiniere scelto e finanziere scelto 415,80
Carabiniere e finanziere 382,50
b) dal 1° gennaio 2003:
Tenente colonnello e Maggiore 716,00
Capitano 702,70
Tenente 696,30
Sottotenente 668,10
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante 680,20
Maresciallo capo 649,60
Maresciallo ordinario 629,40
Maresciallo 609,70
Brigadiere capo 626,50
Brigadiere 589,50
ViceBrigadiere 586,60
Appuntato scelto 527,70
Appuntato 480,40
Carabiniere scelto e finanziere scelto 439,40
Carabiniere e finanziere 404,20
Art. 45
(Indennità integrativa speciale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo
settimo-bis è attribuita l’indennità integrativa speciale
nella misura di euro 541,29 mensili lordi.
Art. 46
(Trattamento di missione)
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi
il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione
senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del
costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono
effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario
di I classe nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in
alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il
rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione
di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate
le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
ubicati nella stessa sede.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti
al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile
ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta,
compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente
nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio
sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione
qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna
a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio,
dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista
dall’articolo 46, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è
rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti
per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa,
compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso
pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per
cento della diaria di trasferta.
7. L’Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento,
nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85
per cento delle presumibili spese di vitto.
8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede
di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più
conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località
di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato
delle spese relative ai pasti consumati.
9. L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente
autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo
di rimborso di una somma forfetaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute
di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito
delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca
di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione. A richiesta è
concesso l’anticipo delle spese di viaggio e dell’ 85 per cento
della somma forfetaria.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare,
impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di 240
giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo
1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni.
11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso,
nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli
di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi
di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità
a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente
individuati dall’Amministrazione.
12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso
strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell’interessato
sul certificato di viaggio.
13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata
in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di concertazione.
Art. 47
(Trattamento economico di trasferimento)
1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto
dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto
dall’art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare
apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto
sono a carico dell’Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali
e fino ad un massimo di 80 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio,
ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda
per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di
formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone
dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà
di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre
i sei mesi.
4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo
1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella
misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi
previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca
dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione,
è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo
familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite,
un emolumento di euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella
misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale militare trasferito all’estero può optare, mantenendo
il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente,
per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio
nazionale anziché nella nuova sede di servizio all’estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico,
si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei
mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio
privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso
comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati
a decorrere dal primo giorno successivo dall’entrata in vigore del decreto
recettivo della presente ipotesi di concertazione.
Art. 48
(Servizi esterni)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore
del decreto recettivo della presente ipotesi di concertazione il compenso giornaliero
corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore
a tre ore, secondo le modalità di cui all’articolo 42 del primo
quadriennio normativo Polizia, e all’articolo 50 del secondo quadriennio
normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.
Art. 49
(Indennità di ordine pubblico)
1. L’indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all’articolo
10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147,
è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata
di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e)
dell’articolo 10 citato al comma 1.
3. L’indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta
per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore,
nella misura unica di euro 13,00.
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale
che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso
ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro
ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo
giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo
della presente ipotesi di concertazione.
Art. 50
(Attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il personale dell’Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di finanza che, nell’assolvimento dei compiti
istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore,
è impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da
particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale
orario di lavoro non è assoggettato, durante i predetti periodi, alle
vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti,
a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione
di cont inuità per almeno quarantotto ore.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell’ambito
delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di finanza.
3. Al personale di cui al comma 1 è attribuita per i giorni di effettivo
impiego un’indennità speciale di impiego giornaliera nelle misure
stabilite in euro nella seguente tabella:
COMPENSO FORFETARIO D’IMPIEGO
Grado Fascia lunedì-venerdì sabato-domenicafestivi
Carabiniere e Finanziere
Carabiniere Scelto e Finanziere Scelto
Appuntato
Appuntato Scelto
I 62,00 124,00
ViceBrigadiere
Brigadiere
Brigadiere Capo
Maresciallo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo
II 66,00 131,00
Maresciallo A. s.U.P.S. e Maresciallo
Aiutante
S. Tenente
Tenente
Capitano
III 72,00 143,00
Maggiore
Tenente Colonnello
IV 85,00 165,00
Art. 51
(Indennità di presenza notturna e festiva)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore
della presente ipotesi di concertazione al personale impiegato in turni di servizio,
effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui all’articolo
20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata
nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1°gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio
in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno,
Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso
di cui al comma 2 dell'articolo 51 del secondo quadriennio normativo polizia
è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
Art.
52
(Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità)
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra
i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di Polizia e quello delle
Forze Armate, l’indennità di impiego operativo per attività
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative
indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia
ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative
e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità,
agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze Armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
2.Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell’indennità
di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine
di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità
operativa nel quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali,
compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla tabella 2 allegata alla presente ipotesi di concertazione. Detto emolumento
compete, all’atto del passaggio al grado o anzianità superiore,
nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianità.
3.Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando
navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti
al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’articolo
10 della legge sulle indennità operative, si provvede all’individuazione
dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento
militare è attribuita l’indennità richiamata al comma 3.
5. L’indennità di imbarco di cui all’articolo 3, comma 18
bis, de